Onorevoli Colleghi! - In seguito alle recenti polemiche sul voto degli italiani residenti all'estero si sono levate alcune voci che vorrebbero mettere in discussione il diritto acquisito dai nostri connazionali. Su questo aspetto è stato molto netto il commento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che nel suo viaggio a Londra del 13 ottobre 2006 ha detto: «Il voto per corrispondenza riconosciuto per la prima volta agli italiani che vivono all'estero è stato senza dubbio un notevole successo, ma ci sono in alcuni Paesi ancora questioni aperte da risolvere e su cui riflettere. La legge è stato il punto di approdo più o meno soddisfacente di un lavoro di molti anni, ha soddisfatto l'antica aspirazione e il vivo interesse di una parte significativa degli italiani che vivono in altri Paesi».
      Con le ultime elezioni la questione degli emigranti italiani è tornata ad occupare una posizione importante all'interno della vita del Paese.
      Nessuno nega che ci sono stati dei problemi prima, durante e dopo il voto. Problemi che si vuole cercare di superare con le modifiche che si apportano alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la presente proposta di legge.
      Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, Claudio Fancelli, sentito in diverse audizioni in Parlamento, in sintesi ha così denunciato i limiti della

 

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raccolta del voto degli italiani all'estero: difficoltà nello smistamento del materiale elettorale, confusione nella redazione dei verbali, schede accantonate senza motivo, cifre trascritte in modo casuale.
      Le proposte di modifica che si avanzano con la presente proposta di legge sono, quindi, le seguenti:

          a) all'articolo 1 si prevede che nella busta grande affrancata, recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, vi sia un codice a barre che permetta l'immediato riconoscimento del plico;

          b) all'articolo 2 si assegna il compito di aprire la busta grande e di verificare la congruità dell'elettore e del contenuto della busta, di stilare apposito verbale di tale operazione e di inserire le buste contenenti le schede elettorali in un'apposita urna sigillata e di spedirla poi a Roma, direttamente agli uffici consolari;

          c) all'articolo 3 si prevede che le sedi in Italia dove si svolge lo scrutinio delle schede siano quattro, una per ciascuna delle ripartizioni previste dalla legge.

 

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